Art. 5.
(Cessazione della partecipazione statale all'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa Spa).

      1. Cessa al 31 dicembre 2008 il conferimento di risorse pubbliche da parte dello Stato in qualsiasi forma all'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa Spa, di cui all'articolo 1, comma 460, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, nonché alle società da essa partecipate o controllate, fatte salve esclusivamente le risorse destinate a completare il finanziamento di progetti già definitivamente approvati alla data di entrata in vigore della presente legge.
      2. Cessa dal 31 dicembre 2008 la partecipazione di rappresentanti dello Stato, da chiunque e in qualunque modo nominati, negli organi dell'Agenzia di cui al comma 1 e in quelli delle società da essa partecipate o controllate.

 

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      3. Le risorse rese disponibili a seguito dell'attuazione dei commi 1 e 2 sono destinate ai medesimi fini di sviluppo delle società di cui ai citati commi 1 e 2 attraverso le strutture ordinarie dei Ministeri competenti per materia.